- 15/11/2022
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La domanda circa come funziona la tassazione nel crowdfunding è sempre più ricorrente visto l'aumento del numero di piattaforme che offrono questa possibilità di investimento e il sempre maggiore interesse che riscuotono anche grazie alla possibilità di investire cifre irrisorie che partono da poche decine o centinaia di euro.
Rispondere a questa domanda, però, non è sempre facile in quanto non è stata redatta una normativa ad hoc ma si applicano norme volte a regolamentare tipologie di investimento che seppur presentino delle affinità con quelle del crowdfunding possono differire sotto molteplici aspetti. Allo stesso tempo, per alcune tipologie di crowdfunding sono ad oggi previsti degli sgravi fiscali che rendono questi strumenti particolarmente appetibili.
Scopri, allora, come funziona la tassazione nel crowdfunding in base alle sue diverse tipologie, eventuali sgravi fiscali previsti e come si pagano le tasse.
Norme fiscali italiane sul crowdfunding
In Italia, le norme utilizzate come riferimento per la regolamentazione e tassazione del crowdfunding sono molteplici.
Non mancano però interpretazioni divergenti e vuoti normativi dovuti principalmente all’assenza di leggi ad hoc sul crowdfunding e alla costante evoluzione che caratterizza questi strumenti finanziari.
Ad oggi per regolamentare la tassazione sul crowdfunding si considerano sia norme relative agli strumenti finanziari come:
- Legge 205/2017 relativa a operazioni escluse dalla sfera di impresa effettuate da persone fisiche a terzi
- Testo Unico 24 febbraio 1998 sulla tassazione e sugli strumenti finanziari
- Decreto-legge n. 66 del 2014 contenente aggiornamenti riguardanti l’aspetto fiscale sugli strumenti finanziari
sia norme ideate per regolamentare le piattaforme di raccolta fondi come:
- Regolamenti IVA UE del 2015 in cui si fa riferimento all’applicazione dell’IVA per le piattaforma di raccolta fondi
- Art 43-44 Legge di bilancio 2018 relativo all’attività fiscale delle piattaforme di peer to peer lending.
Tassazione equity crowdfunding
La tassazione sull’equity crowdfunding viene effettuata considerando i guadagni derivanti da questa attività che in base al TUIR vengono considerati redditi di capitale.
L'equity crowdfunding consiste, infatti, nell'investimento di una somma anche minima, addirittura poche decine di euro, in un'impresa. Di conseguenza si diventa soci e si potranno ottenere dei guadagni proporzionali all'investimento effettuato in base sia al valore dell'azienda che alla realizzazione di utili. La tassazione avviene, quindi, quando l'azienda finanziata genera degli utili e li redistribuisce.
Le tasse che si applicano si riferiscono all’IRPEF o all’IRES, nel caso di redditi di impresa, ma se si è una persona fisica si deve pagare un'aliquota unica pari al 26% come per un qualunque investimento finanziario.
L’acquisizione di quote societarie, che avviene quando si investe in crowdfunding, non prevede l’applicazione dell’IVA dato che non sono previste cessioni di beni e allo stesso tempo esistono diverse agevolazioni per chi sceglie questo tipo di investimento.
Detrazioni fiscali Equity Crowdfunding
La normativa fiscale italiana per supportare la nascita di startup ha previsto una serie di detrazioni fiscali sia per le persone fisiche che giuridiche che investono in equity crowdfunding.
Se si investe in un progetto di equity crowdfunding come persona fisica si può ottenere una detrazione fiscale lorda pari al:
- 30% per investimenti fino a un milione di euro
- 50% per investimenti della durata minima di 3 anni e di un ammontare fino a 100.000 euro.
Se l’investimento è, invece, effettuato come persona giuridica la deduzione fiscale ammonta sempre al 30% ma il limite di investimento si innalza a 1,8 milioni di euro.
Tassazione lending crowdfunding
La tassazione del lending crowdfunding avviene sull’utile che viene considerato reddito di capitale, quindi, soggetto a un'imposta del 26% da inserire nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Nel caso si sia titolari di partita IVA o si investa in lending crowdfunding come società di persone o capitale gli interessi ottenuti vengono considerati redditi d'impresa e, quindi, sarà necessario versare l'IRES pari al 24%.
L’IVA non viene, invece, applicata in quanto i soggetti coinvolti nel lending crowdfunding non fungono da istituto di moneta digitale.
Tassazione crowdfunding reward-based
La tassazione del crowdfunding reward-based varia in base allo scopo della partecipazione al progetto.
Nel reward-based crowdfunding, il capitale investito non viene rimborsato se non nel caso non si riesca a raggiungere l'importo previsto per l'avvio del progetto, ma si può invece ottenere:
- una ricompensa sotto forma di prodotto o servizio oggetto dell'attivitÃ
- un guadagno economico il cui importo è proporzionale ai ricavi e profitti dell'attività .
Nel caso si scelga di ottenere come ricompensa per la propria partecipazione al progetto un prodotto o servizio si applicherà la tassazione prevista per l'acquisto di un bene futuro. Di conseguenza si dovrà stabilire il valore del bene che si è ottenuto e nel caso si ottenga una plusvalenza pagare le tasse.
Se si ottiene una quota collegata al profitto dell’azienda la tassazione applicata è del 26%.
Tassazione crowdfunding immobiliare
La tassazione del crowdfunding immobiliare avviene sugli interessi percepiti per aver finanziato società di sviluppo immobiliare e può variare in base a diversi fattori. Ad esempio, se l'ente finanziario opera in Italia ed è registrato all'albo della Consob la ritenuta ammonta al 26% se invece non è registrato o autorizzato da questo ente vengono applicate aliquote IRPEF che spaziano dal 23 al 43%.
Se ci si affida a una compagnia d'investimento estera sarà necessario compilare il quadro RW specifico per gli investimenti effettuati al di fuori dei confini italiani.
Tassazione donation crowdfunding
Il donation crowdfunding non è soggetto a tassazione ed è esente dall'IVA in quanto consiste in un finanziamento effettuato a titolo gratuito senza la volontà di ottenere un guadagno.
Come pagare le tasse sul crowdfunding
La modalità con cui si pagano le tasse sui proventi ottenuti tramite le diverse tipologie di crowdfunding dipende dalla piattaforma utilizzata.
La Legge di Bilancio 2018 distingue tra:
- piattaforme riconosciute come intermediari finanziari dalla Banca d’Italia
- siti di crowdfunding non identificati come intermediari finanziari
Nel caso ci si affidi a una piattaforma riconosciuta dalla Banca d'Italia non sarà necessario inserire l'importo dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi e versare le tasse in quanto sarà l'operatore stesso ad applicare una ritenuta pari al 26% sul guadagno.
Se si utilizza, invece, un sito che non svolge funzione di intermediazione è necessario inserire i proventi ottenuti nella sezione RW della dichiarazione dei redditi e pagare successivamente le imposte.