- 07/11/2018
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Nell’ultima bozza del Decreto Semplificazione arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l’approvazione il 15 ottobre scorso, il Governo Italiano ha previsto un articolo molto importante per il panorama DLT (Distributed Ledger Technology), dando loro la prima definizione giuridica italiana.
Questo articolo riconosce infatti validità giuridica alle DLT, definite “tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, con un'architettura decentralizzata, fondata su basi crittografiche, che consentano la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da qualsiasi partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Questo riconoscimento normativo passa attraverso l'evidente analogia sussistente tra le informazioni ed i dati certificati con tecnologie basate su DLT e le informazioni ed i dati certificati attraverso l'uso di altre tecnologie, quali ad esempio la firma digitale.
Il riconoscimento normativo ha l'intento esplicito di non discriminare la validità e la certezza delle informazioni e dei dati solo perché la certificazione passa attraverso una tecnologia che si basa su un registro condiviso e non proviene, invece, da un singolo "soggetto" certificatore.
Le tecnologie basate su DLT avevano già trovato conferma alla loro importanza nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2016 (2016/2007 (INI)) in tema di Valute Virtuali.
In tale documento si osservava che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati ad un costo inferiore avrebbe potuto modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore.
Inoltre, in tale provvedimento, già veniva evidenziato che la DLT avrebbe potuto essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra governo e cittadini, ma anche tra gli operatori del servizio privato e i clienti.
Il Parlamento Europeo, con recentissima Risoluzione, emessa a seguito dell’interrogazione alla Commissione sulle DLT e blockchain, ha elencato i numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo di tali tecnologie, nonché le numerose possibili applicazioni.
Tra i vantaggi sono indicati:
- riduzione costi di intermediazione;
- rafforzamento dell'autonomia dei cittadini;
- democratizzazione dei mercati dell’energia con nuove opportunità per l’economia circolare.
L'Italia il 27 settembre 2018 ha peraltro formalmente aderito alla partership europea sul tema tecnologie di registro distribuito e blockchain promossa dalla Commissione europea, istituendo un Osservatorio e un Forum europeo per monitorare le iniziative nazionali sul tema.
Il Governo Italiano propone, a titolo esemplificativo, un utilizzo della DLT per la certificazione di documenti pubblici o privati, riscossione delle imposte, tracciabilitá trasparente di fondi privati o pubblici, gestione di identitá digitali e accesso ai servizi di e-government.
Si discute già di applicare le DLT e, in particolare, la blockchain, alle politiche attive del lavoro e a quelle previdenziali.
Nel privato, i soggetti più attenti alle innovazioni sul mercato hanno già iniziato percorsi per utilizzare blockchain e “smart contract” per tracciare filiere alimentari, gestire transazioni commerciali transfrontaliere, garantire la trasparenza e la legalità dello smaltimento dei rifiuti.
Il riconoscimento giuridico italiano delle DLT, dunque, arriva a tentare di definire in poche righe un fenomeno tecnologico innovativo, dal potenziale smisurato e dalle applicazioni apparentemente illimitate ormai in piena espansione a livello mondiale ed europeo. Al di là della regolamentazione normativa, che faticherà a inquadrare tale rivoluzione, si confida nel fatto che l’essere umano determini il reale valore positivo delle DLT.