Bonifici istantanei: la Proposta di Regolamento UE

La Commissione europea ha presentato un progetto di legge che costringerebbe le banche a offrire pagamenti istantanei in euro senza costi aggiuntivi.

bonifici istantanei 2023

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Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno annunciato una Proposta per un Regolamento che intende modificare i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

Analizziamo di seguito gli aspetti principali della Proposta.

I pagamenti istantanei, c.d. instant payments, sono una forma di trasferimento di credito in base al quale i fondi passano dal conto del pagante a quello del beneficiario in pochi secondi, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. Questo distingue gli instant payments da altre categorie di bonifici, che vengono elaborati dai fornitori di servizi di pagamento solo durante l'orario lavorativo, con i fondi accreditati al beneficiario solo entro la fine del giorno lavorativo successivo (c.d. t+1) mentre li avvicina ai pagamenti basati sulla moneta elettronica i quali, soprattutto nei cosiddetti closed loops, sono molto spesso istantanei.

Nell'UE la struttura di utilizzo degli instant payments è già esistente e comprende diversi sistemi di pagamento che offrono un regolamento istantaneo all’interno della Single Euro Payments Area (“SEPA”) lanciata nel novembre 2017 dall'European Payments Council (“EPC”).

La Proposta in esame mira ad estendere la disponibilitĂ  universale degli instant payments in euro al fine di aggiornare e modernizzare lo schema SEPA. SEPA, infatti, consente ai consumatori, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni europee di effettuare e ricevere pagamenti transfrontalieri in euro con la stessa facilitĂ  dei pagamenti nazionali e consente di utilizzare i propri conti correnti aperti in uno Stato membro per ricevere accrediti o effettuare pagamenti.

Il progetto SEPA è stato avviato con il sostegno della Commissione nel 2002, spingendo il settore bancario europeo a creare l'EPC che, su richiesta della Commissione e della Banca Centrale Europea (BCE), si è impegnata a sviluppare schemi armonizzati di regole e procedure per l'esecuzione dei pagamenti in euro, in stretto dialogo con tutte le parti interessate. Lo schema SEPA per i bonifici in euro è stato lanciato nel 2008 e per gli addebiti diretti SEPA nel 2009. Questi due schemi sono stati effettivamente resi obbligatori per i pagamenti in euro dal regolamento SEPA del 2012.

Nel contesto normativo attuale, a seguito dell’avvento della SEPA, sono stati emanati due atti giuridici dall'UE nel settore dei pagamenti:

  1. la seconda Direttiva del 2015 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2);
  2. il regolamento sui pagamenti transfrontalieri.

Tali atti, che si applicano attualmente agli instant payments, continueranno ad essere vigenti anche dopo l'entrata in vigore del testo della Proposta in esame. In particolare, la PSD2 stabilisce regole e obblighi per i PSP e i diritti dei consumatori per molti tipi di pagamenti di uso comune nell'UE, compresi i bonifici; è attualmente in fase di valutazione un aggiornamento di tale Direttiva che dovrebbe concludersi con l’emanazione della PSD3. Il Regolamento sui pagamenti transfrontalieri, invece, prevede che per i pagamenti transfrontalieri in euro sia applicato lo stesso prezzo che per i pagamenti nazionali del tipo corrispondente in valuta nazionale (compresi bonifici e quindi instant payments), elaborati dallo stesso PSP.

Ciò premesso di seguito sono riportate principali modifiche della Proposta al quadro normativo attuale:

Anzitutto viene definito come “bonifico istantaneo” un bonifico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per tale bonifico è il momento in cui il pagatore dà istruzioni al proprio PSP di eseguire tale bonifico, indipendentemente dal giorno o dall'ora;
  2. l'ordine di pagamento di tale bonifico è immediatamente elaborato dal PSP del pagatore, indipendentemente dal giorno o dall'ora;
  3. l’importo trasferito viene accreditato sul conto di pagamento del beneficiario entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.

Inoltre, i PSP che offrono ai propri PSU (“Payment Service User”) un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici tradizionali devono offrire agli stessi un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei. Tuttavia, questa previsione non si applica agli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE e agli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/ 2366.

Nell'effettuare bonifici istantanei, i PSP, dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  1. garantire che i pagatori siano in grado di effettuare un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo tramite le stesse interfacce PSU attraverso le quali tali pagatori possono effettuare un ordine di pagamento per altri bonifici;
  2. dopo aver ricevuto un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, verificare immediatamente se sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'elaborazione del pagamento e se sono disponibili i fondi necessari, riservare l'importo sul conto del pagatore e inviare immediatamente la transazione di pagamento al PSP del beneficiario;
  3. assicurare che tutti i conti di pagamento registrati presso di loro siano raggiungibili per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;
  4. dopo aver ricevuto un bonifico istantaneo, accreditano immediatamente l’importo di tale transazione disponibile sul conto di pagamento del beneficiario.

Per quanto concerne le eventuali commissioni applicate da un PSP a pagatori e beneficiari in relazione all'invio e alla ricezione di operazioni di bonifico istantaneo in euro, queste non possono essere superiori alle commissioni applicate da tale PSP in relazione all'invio e alla ricezione delle corrispondenti operazioni di bonifici tradizionali.

Infine, in caso di discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento di un beneficiario in caso di bonifici istantanei, il PSP del pagante deve verificare se l'identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario forniti dal pagatore corrispondono. Qualora non corrispondano, il PSP deve notificare al pagatore qualsiasi discrepanza rilevata e il grado di tale discrepanza. I PSP forniscono tale servizio immediatamente dopo che il pagatore ha fornito al proprio PSP l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario e il nome del beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilitĂ  di autorizzare il bonifico istantaneo. Tale discrepanza tuttavia non deve impedire ai pagatori di autorizzare il bonifico istantaneo.

Gli instant payments sono una grande innovazione tecnologica nei pagamenti. Questi, infatti, consentono di trasferire fondi rendendoli immediatamente disponibili agli utenti finali per il consumo, il commercio e gli investimenti. Gli instant payments offrono anche l'opportunità alle banche tradizionali e alle fintech di sviluppare nuove soluzioni alternative ai gateway di pagamento al punto di interazione (“PoI” “Point of Interaction” anche noto come “Point of Sale”), sia nei punti vendita fisici che nelle transazioni di e-commerce (ad es. utilizzando applicazioni di pagamento mobile su smartphone). Tali soluzioni consentono di ridurre l'attuale elevato livello di concentrazione nel mercato dei PoI, in particolare per i pagamenti transfrontalieri.

La Proposta in esame consentirà di accelerare l’utilizzo dei bonifici all’interno della SEPA e costituisce uno strumento essenziale per il mercato unico europeo al fine di migliorare i sistemi di pagamento e incrementare l’attività economica.

Autori

Avv. Alessandro Negri della Torre

Avv. Tiziana Soru

Dott. Gian Marco Iulietto

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Alessandro Negri della Torre

Fintech Attorney